Art. 2.
(Vittime a tutela rafforzata).

      1. Restano salve, se più favorevoli, le disposizioni emanate a tutela delle vittime di determinati reati dalle seguenti leggi:

          a) legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

          b) legge 8 agosto 1995, n. 340, recante «Estensione dei benefìci di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980»;

          c) legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di usura»;

          d) legge 31 marzo 1998, n. 70, recante «Benefìci per le vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca"»;

          e) legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, recante «Nuove

 

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norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata»;

          f) legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, recante «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;

          g) legge 22 dicembre 1999, n. 512, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso»;

          h) decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 80;

          i) legge 3 agosto 2004, n. 206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice».